Sez. 1, Sentenza n. 2040 del 20/06/1968 (Rv. 334115 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI ASTENSIONE - DEDUCIBILITA COME MOTIVO DI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI ASTENSIONE - DEDUCIBILITA COME MOTIVO DI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
L'inosservanza dell'Obbligo di astensione del giudice, che la parte non abbia fatto valere in via di ricusazione, puo essere invocato, in Sede di gravame, come motivo di nullita della sentenza, solo nell'ipotesi in cui il giudice avesse un interesse proprio e diretto nella causa, tale da poterlo far considerare parte del processo poiche la decisione era destinata a incidere su una posizione personale del giudice stesso. Quando invece venga dedotto un qualsiasi interesse diverso e indiretto del giudice, idoneo a ingenerare il dubbio ch'esso abbia potuto agire come motivo della decisione con l'effetto di influenzarla, incidendo sfavorevolmente sull'indipendenza del giudizio, l'inosservanza dell'Obbligo di astensione non si riverbera sulla validita della sentenza e non puo essere dedotta come motivo di gravame se la parte non si sia avvalsa della facolta di ricusazione. (V.432-68, massima n.331439 1211-67, massima n.327694 32-67, massima 325643 1265-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)