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Sez. U, Sentenza n. 4244 del 18/07/1979 (Rv. 400759 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA PA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI - DANNO CAUSATO AD UN TERZO DA UN MEDICO DIPENDENTE DA UN ENTE OSPEDALIERO - CONDANNA DI QUEST'ULTIMO - DOMANDA DI RIVALSA DELL'ENTE NEI CONFRONTI DEL MEDICO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DELLA CORTE DEI CONTI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1979-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400759-01

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA PA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI - DANNO CAUSATO AD UN TERZO DA UN MEDICO DIPENDENTE DA UN ENTE OSPEDALIERO - CONDANNA DI QUEST'ULTIMO - DOMANDA DI RIVALSA DELL'ENTE NEI CONFRONTI DEL MEDICO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DELLA CORTE DEI CONTI - SUSSISTENZA.*

Quando un ente ospedaliero sia condannato, in via solidale con un medico alle proprie dipendenze, al risarcimento del danno da quest'ultimo cagionato ad un terzo per colpa nell'Esercizio delle sue attribuzioni, la sua domanda di rivalsa nei confronti del medico medesimo, rientra fra quelle devolute alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in tema di contabilita pubblica e di cosiddetto giudizio di responsabilita, atteso che tale giurisdizione, prevista dall'art 83 del RD 18 novembre 1923 n 2440 (sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita dello stato) e dall'art 52 del RD 12 luglio 1934 n 1214 (testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), e poi ribadita in termini generali dall'art 103 secondo comma della Costituzione, deve ritenersi estesa salvo espressa deroga contenuta in altre norme, ad ogni ipotesi di responsabilita per danni e di correlativa obbligazione risarcitoria a carico di amministratori, funzionari ed impiegati, che sia inerente al rapporto interno di impiego o di servizio non soltanto con le amministrazioni dello stato, ma anche con gli enti pubblici non economici. (V 2546/75, mass n 376473).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 83 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)