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Sez. 3, Sentenza n. 24333 del 30/09/2008 (Rv. 604882 - 01)

MANDATO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE E DIFFERENZE TRA MANDATARIO E NUNZIO) | Differenza tra mandato e mediazione - Contenuto e natura dell'incarico - Irrilevanza - Obbligo o facoltà di attivarsi in capo all'incaricato - Elemento determinante.
Stato
decisa il 2008-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604882-01

MANDATO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE E DIFFERENZE TRA MANDATARIO E NUNZIO)

Per stabilire se un contratto abbia natura di mandato o di mediazione non è sufficiente fare riferimento all'esistenza o meno di un potere di rappresentanza in capo alla persona incaricata del compimento dell'affare (in quanto anche il mediatore può assumere la rappresentanza dell'intermediato), né è sufficiente avere riguardo all'oggetto dell'incarico (potendo la mediazione essere preordinata alla stipula di qualsiasi contratto, ivi compresi quelli di finanziamento), occorrendo, invece avere riguardo alla natura vincolante o meno dell'incarico, in quanto mentre il mandatario ha l'obbligo di eseguirlo, il mediatore ha la mera facoltà di attivarsi per mettere in relazione le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1754

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)