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Sez. 6, Sentenza n. 623 del 11/03/1970 Ud. (dep. 27/06/1970) Rv. 114722 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE -CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - PORTIERE O SOSTITUTO - NOTIFICA AL DIFENSORE - ASSENZA DEL DESTINATARIO - CONSEGNA DELL'ATTO AL PORTIERE -AVVISO AL DESTINATARIO CON RACCOMANDATA - NON E NECESSARIO.*
Stato
decisa il 1970-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/114722-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE -CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - PORTIERE O SOSTITUTO - NOTIFICA AL DIFENSORE - ASSENZA DEL DESTINATARIO - CONSEGNA DELL'ATTO AL PORTIERE -AVVISO AL DESTINATARIO CON RACCOMANDATA - NON E NECESSARIO.*

Non e necessario, nelle notifiche a persona diversa dall'imputato (nella specie al difensore), che della consegna a mani del portiere o di chi ne fa le veci sia dato avviso - con lettera raccomandata - al destinatario dell'atto da notificare si applicano, infatti, in tal caso, per il combinato disposto degli artt 175 cod proc pen e 4 del DPR 8 agosto 1955 n 666, i commi secondo e quarto e non anche il comma terzo dell'art 169 cod proc pen. (V 112924, 112925, anno 1969).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Legge 08/08/1955 num. 666 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)