Sez. 1, Sentenza n. 6567 del 12/12/1981 (Rv. 417410 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - IN GENERE - AUDIZIONE DELLO AFFIDATARIO PROVVISORIO DEL MINORE - OBBLIGATORIETÀ - APPLICABILITÀ NEL GIUDIZIO DI RINVIO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - IN GENERE - AUDIZIONE DELLO AFFIDATARIO PROVVISORIO DEL MINORE - OBBLIGATORIETÀ - APPLICABILITÀ NEL GIUDIZIO DI RINVIO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Nel procedimento di opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, l'Obbligo dell'audizione, a pena di nullità, della persona cui il minore stesso sia stato affidato in via provvisoria, a norma dell'art. 314/6 cod. civ., non trova applicazione nel giudizio di rinvio (art. 394 cod. proc. civ.), per il caso in cui tale affidamento provvisorio sia intervenuto solo dopo la sentenza di secondo grado annullata dalla suprema Corte per vizio di motivazione atteso che, anche in detto procedimento, il giudizio di rinvio ha carattere "chiuso", e non consente una nuova attività istruttoria, se non nei limiti in cui ciò sia strettamente dipendente dalla pronuncia di Cassazione. (V 750/81, mass n 411226; (V 164/79, mass n 396233).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 sexies, Cod. Civ. art. 314 duodecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 terdecies, Cod. Civ. art. 314 quaterdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)