Sez. 1, Sentenza n. 2740 del 21/04/1983 (Rv. 427645 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - AFFIDATARI PROVVISORI DEL MINORE - LITISCONSORTI NECESSARI - ESCLUSIONE - CONVOCAZIONE DI DETTI AFFIDATARI IN PRIMO E SECONDO GRADO - OBBLIGATORIETÀ - MANCATA CONVOCAZIONE - NULLITÀ DEL GIUDIZIO.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - AFFIDATARI PROVVISORI DEL MINORE - LITISCONSORTI NECESSARI - ESCLUSIONE - CONVOCAZIONE DI DETTI AFFIDATARI IN PRIMO E SECONDO GRADO - OBBLIGATORIETÀ - MANCATA CONVOCAZIONE - NULLITÀ DEL GIUDIZIO.*
In materia di adozione speciale, le persone a cui il minore sia stato temporaneamente o provvisoriamente affidato, ovvero il rappresentante dell'istituto presso il quale egli sia stato ricoverato, pur non essendo parti necessarie del giudizio di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità, debbono in tale giudizio essere obbligatoriamente convocati e sentiti, sia in primo grado che in appello; l'inosservanza del detto adempimento istruttorio, imposto dalla legge come formalità essenziale all'acquisizione, anche d'ufficio, di tutti gli elementi necessari alla valutazione e tutela dell'interesse del minore, determina la nullità del giudizio e della pronuncia che lo conclude, sempre che negli Atti del processo risultino acquisiti o facilmente acquisibili gli estremi relativi all'affidamento o al ricovero. (V 6567/81, mass n 417410; (V 3651/77, mass n 387289; (Conf 1725/82, mass n 419563; (Conf 1707/81, mass n 412387; (Conf 750/81, mass n 411226; (Conf 164/79, mass n 396233; (Conf 1977/77, mass n 385710).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 sexies, Cod. Civ. art. 314 terdecies, Cod. Civ. art. 314 quaterdecies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)