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Sez. 1, Sentenza n. 164 del 10/01/1979 (Rv. 396233 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - AFFIDAMENTO PREADOTTIVO - IN GENERE - PENDENZA DEL GIUDIZIO DI APPELLO PER OPPOSIZIONE, AVVERSO LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ADOTTABILITA - AFFIDAMENTO PREADOTTIVO DISPOSTO DAL TRIBUNALE DEI MINORENNI - OBBLIGHI DEL GIUDICE DI APPELLO - CONVOCAZIONE E AUDIZIONE DELLE PERSONE AFFIDATARIE - OMISSIONE - CONSEGUENZE - NULLITA - DEDUZIONE COME MOTIVO DI IMPUGNAZIONE DA PARTE DELLO STESSO MINORE IN PERSONA DEL SUO CURATORE SPECIALE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396233-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - AFFIDAMENTO PREADOTTIVO - IN GENERE - PENDENZA DEL GIUDIZIO DI APPELLO PER OPPOSIZIONE, AVVERSO LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ADOTTABILITA - AFFIDAMENTO PREADOTTIVO DISPOSTO DAL TRIBUNALE DEI MINORENNI - OBBLIGHI DEL GIUDICE DI APPELLO - CONVOCAZIONE E AUDIZIONE DELLE PERSONE AFFIDATARIE - OMISSIONE - CONSEGUENZE - NULLITA - DEDUZIONE COME MOTIVO DI IMPUGNAZIONE DA PARTE DELLO STESSO MINORE IN PERSONA DEL SUO CURATORE SPECIALE - AMMISSIBILITA.*

In tema di adozione speciale, qualora il tribunale per i minorenni, in pendenza del giudizio di appello per opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilita, disponga l'affidamento preadottivo del minore, sull'erroneo presupposto della della definitivita dello stato di adottabilita, il giudice di quel giudizio e tenuto a convocare e sentire, prima di decidere sullo stato di adottabilita, le persone affidatarie, trattandosi di formalita essenziale all'acquisizione, anche ex officio, di tutti i dati necessari alla valutazione e tutela dell'interesse del minore medesimo. L'omissione di detta formalita, ancorche derivata dalla circostanza che non sia stata data notizia a quel giudice dello indicato affidamento, determina nullita del processo e della relativa pronuncia, e tale nullita, pertanto, deve ritenersi deducibile come motivo d'impugnazione da parte dello stesso minore, in persona del suo curatore speciale. (V 3651/77, mass n 387288; (V 3464/77, mass n 387029; (V 1977/77, mass n 385710).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 undecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 duodecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 terdecies, Cod. Civ. art. 314 quaterdecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 vicies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)