Sez. L, Sentenza n. 2023 del 22/02/1995 (Rv. 490643 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Variazioni del tasso di premio in funzione del tasso specifico aziendale - Automatico a seguito del fatto modificativo - Esclusione - Previa notifica dell'aumento dal parte dell'Istituto o richiesta di riduzione del datore di lavoro - Necessità - Domanda del datore di lavoro di ripetizione di parte indebita del premio versato - Deduzione dell'Istituto della inapplicabilità della riduzione del tasso di premio per mancata richiesta del datore di lavoro - Natura di mera difesa.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI
Ai sensi del D.M. 14 novembre 1978 - in tema di tariffa dei premi che i datori di lavoro devono corrispondere all'I.N.A.I.L. e relative modalità di applicazione - le variazioni del tasso di premio in funzione del tasso specifico aziendale e della situazione dell'azienda relativamente alle norme di prevenzione non conseguono automaticamente dal fatto modificativo, occorrendo invece l'iniziativa delle parti (rispettivamente, notifica dell'aumento da parte dell'istituto o richiesta di riduzione da parte del datore di lavoro). Conseguentemente, nel caso di domanda di ripetizione di indebito formulata dal datore di lavoro e basata sull'assunto dell'erronea applicazione del premio corrispondente al tasso medio anziché di quello corrispondente al tasso specifico aziendale, la deduzione della inapplicabilità della riduzione del tasso di premio (in relazione al favorevole andamento infortunistico aziendale) per mancata richiesta da parte del datore di lavoro costituisce una mera difesa in quanto con tale deduzione l'istituto convenuto nega il fatto costitutivo della domanda di rimborso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DM Lavoro e previdenza sociale 14/11/1978
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)