Sez. 2, Sentenza n. 3957 del 28/10/1976 (Rv. 382627 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PRELIMINARE DI VENDITA - CONCLUSIONE DA PARTE DI UN FALSUS PROCURATOR - NOTIFICA ALL'AFFITTUARIO - VALIDITA - CONDIZIONE - RATIFICA DEL DOMINUS - TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL PREZZO - DECORRENZA - TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PRELIMINARE DI VENDITA - CONCLUSIONE DA PARTE DI UN FALSUS PROCURATOR - NOTIFICA ALL'AFFITTUARIO - VALIDITA - CONDIZIONE - RATIFICA DEL DOMINUS - TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL PREZZO - DECORRENZA - TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
A norma dell'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, contenente Disposizioni sullo sviluppo della proprieta contadina (nel testo modificato dall'art 8 della successiva legge 14 agosto 1971 n 817), anche nel caso in cui il contratto preliminare, avente ad oggetto la vendita di un fondo rustico affittato a coltivatore diretto, sia stato concluso in nome del proprietario da un falsus procurator, la notifica all'affittuario della proposta di alienazione, unitamente alla trasmissione del preliminare di vendita, e idonea a far decorrere il termine per l'Esercizio del diritto di prelazione attribuito dalle citate leggi al medesimo affittuario; cio in quanto, siffatta notifica pone quest'ultimo immediatamente in grado di subentrare nella posizione contrattuale del terzo promesso acquirente, fruendo, in luogo di questi, degli effetti della eventuale ratifica del dominus. In tal caso, esercitato il diritto di prelazione l'affittuario, a norma dell'art 1399 cod civ, ha il potere di invitare il proprietario a pronunziarsi sulla ratifica entro un termine all'uopo assegnatogli e, comunque, la decorrenza del termine fissato dall'art 8 della citata legge n 590 del 1965, per il versamento del prezzo inizia a decorrere dal momento in cui lo stesso proprietario abbia ratificato, nelle forme prescritte, il contratto preliminare concluso dal falso rappresentante. Ne consegue che, nell'ipotesi considerata, l'affittuario, ove non abbia esercitato il diritto di prelazione nel termine decorrente dalla notifica della proposta di alienazione, non puo in seguito esercitare validamente il diritto di riscatto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)