Sez. 3, Sentenza n. 5132 del 13/10/1984 (Rv. 436921 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROPOSTA DI ALIENAZIONE DEL FONDO - NOTIFICAZIONE E TRASMISSIONE DEL RELATIVO PRELIMINARE AD OPERA DEL FALSUS PROCURATOR - DECORRENZA DEI TERMINI PER L'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROPOSTA DI ALIENAZIONE DEL FONDO - NOTIFICAZIONE E TRASMISSIONE DEL RELATIVO PRELIMINARE AD OPERA DEL FALSUS PROCURATOR - DECORRENZA DEI TERMINI PER L'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE - ESCLUSIONE.*
La notifica della proposta di alienazione del fondo e la trasmissione del relativo preliminare, ove effettuate dal falsus procurator, non sono idonee a far decorrere i termini per l'Esercizio della prelazione agraria da parte dell'avente diritto, il quale resta assoggettato ai termini, agli adempimenti e alle correlative decadenze che la legge ricollega, in serie successiva, a quella notificazione ed alla relativa trasmissione del preliminare, solo ove il proprietario del fondo vi provveda egli stesso o, in caso contrario, procuri al destinatario idoneo affidamento che la notifica della proposta proviene da lui, dovendo essa offrire al coltivatore tutti gli elementi per potere esercitare il suo diritto con una semplice dichiarazione di adesione, senza incertezza sui dati essenziali della fattispecie, compresi quelli concernenti la legittimazione e i poteri del notificante, essendo l'ipotesi di verifiche di questi inconciliabile con la ristrettezza dei termini per l'Esercizio della prelazione. (V 5385/79, mass n 401972; (V 3957/76, mass n 382627).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)