Sez. 1, Sentenza n. 3787 del 20/04/1996 (Rv. 497201 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITÀ - ALTRI ATTI IDONEI A CREARE CONFUSIONE | Ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 cod. civ. - Imitazione pedissequa di tecniche e strumentazioni anche mediante l'utilizzazione di un dipendente infedele - Sussistenza.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITÀ - ALTRI ATTI IDONEI A CREARE CONFUSIONE
In tema di concorrenza sleale, rientrano nell'art. 2598 n. 3 cod. civ. - che è una previsione di carattere aperto - la cosiddetta concorrenza parassitaria, nonché tutte le condotte, ancorché non tipizzate dall'esperienza, comportanti violazione della regola della correttezza commerciale. Costituisce concorrenza sleale ai sensi della disposizione citata l'imitazione pedissequa delle tecniche e delle strumentazioni adoperate da un'impresa, perseguita anche mediante l'utilizzazione di un dipendente infedele di quest'ultima, atteso che tale comportamento, integrato pure da aspetti tipicamente parassitari, viola la correttezza commerciale in quanto diretto ad appropriarsi illecitamente del risultato di mercato dell'organizzazione dell'impresa concorrente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)