Sez. 1, Sentenza n. 1263 del 13/03/1989 (Rv. 462133 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CORRETTEZZA PROFESSIONALE (USO DI MEZZI NON CONFORMI ALLA) - STORNO DEI DIPENDENTI DI UN'IMPRESA DA PARTE DI UN IMPRENDITORE CONCORRENTE - DIVIETO - CONDIZIONI - SUSSISTENZA.*
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CORRETTEZZA PROFESSIONALE (USO DI MEZZI NON CONFORMI ALLA) - STORNO DEI DIPENDENTI DI UN'IMPRESA DA PARTE DI UN IMPRENDITORE CONCORRENTE - DIVIETO - CONDIZIONI - SUSSISTENZA.*
Costituisce concorrenza sleale a norma dell'ex art. 2598 n. 3 cod. civ., l'assunzione di dipendenti altrui o la ricerca della loro collaborazione, non per la capacità di lavoro dei medesimi, ma per l'utilizzazione delle conoscenze tecniche (know how) usate presso l'altra azienda, e non in possesso del concorrente, configurandosi tale comportamento scorretto di quest'ultimo idoneo a danneggiare l'altrui azienda con il consentirgli l'ingresso sul mercato e la contesa della clientela prima di quanto gli sarebbe stato possibile in base a propri studi e ricerche. (V 6682/87, mass n 454901; (V 6928/83, mass n 431591).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)