Sez. 3, Sentenza n. 918 del 03/02/1999 (Rv. 522899 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Opposizione all'esecuzione - Deduzione in primo grado di essere proprietario delle cose pignorate - Deduzione in appello che le cose sono state pignorate in luogo fuori della disponibilità del debitore - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
Allorché il terzo abbia fondato l'opposizione all'esecuzione nei confronti del debitore sull'assunto di essere proprietario dei beni pignorati per averli acquistati dallo stesso debitore in epoca anteriore al pignoramento e sia risultato soccombente in primo grado, non può dedurre per la prima volta in appello che le cose di cui si afferma proprietario sono state ricercate e pignorate in un luogo che si trovava nella disponibilità non del debitore ma propria, giacché in tal modo il tema di indagine viene esteso a circostanze sulle quali non si è instaurato il contraddittorio in primo grado, in contrasto con il divieto del "novum" in appello, posto dall'art. 345 cod.proc.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)