Sez. 3, Sentenza n. 4593 del 11/04/2000 (Rv. 535564 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Domanda nuova per modifica della "causa petendi" - Caratteri - Modifica dei fatti costitutivi del diritto - Sussistenza - Specificazione degli elementi di fatto - Insussistenza - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
Si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della "causa petendi" quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia; non integra invece una domanda nuova la sola specificazione e delimitazione della causa petendi originaria (nella specie, l'attore aveva proposto domanda di rilascio di un fondo e di risarcimento del danno da illegittima occupazione allegando di "essere titolare di patrimonio immobiliare" ed in appello aveva specificato tale titolarità con riferimento ai diritti di concessionario; la S.C. in applicazione dell'esposto principio ha confermato la decisione di merito che aveva escluso trattarsi di domanda nuova).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)