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Sez. U, Sentenza n. 1204 del 05/02/1988 (Rv. 457413 - 01)

COMUNE - ORGANI - SINDACO - PROVVEDIMENTI - CONTINGIBILI ED URGENTI - ORDINE AL PRIVATO DI ESECUZIONE DI LAVORI ED OPERE EDILI PER RAGIONI DI PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1988-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457413-01

COMUNE - ORGANI - SINDACO - PROVVEDIMENTI - CONTINGIBILI ED URGENTI - ORDINE AL PRIVATO DI ESECUZIONE DI LAVORI ED OPERE EDILI PER RAGIONI DI PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

La controversia promossa del proprietario di un immobile, per denunciare l'illegittimità dell'ordine di esecuzione di opere edili di manutenzione o riparazione, impartitogli dal sindaco per regioni urgenti di stabilità o sicurezza, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, attesa l'idoneità del suddetto provvedimento a degradare ad interessi legittimi le posizioni di diritto soggettivo del privato, in quanto ricollegabile ai poteri autoritativi conferiti al sindaco in tema di vigilanza sulle costruzioni (nella specie, ai sensi e nel vigore degli artt. 32 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e 40 del regolamento edilizio del comune di Milano approvato il 10/21 aprile 1975), e, più in generale, in tema di interventi contingibili per motivi di sicurezza pubblica (art. 153 del R.d. 4 febbraio 1915 n. 148). (V 4013/86, mass n 446838; (V 1476/80, mass n 405028).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 153, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 32, Regol. Locale 10/04/1975 art. 40, Regol. Locale 21/04/1975 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)