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Sez. U, Sentenza n. 4013 del 16/06/1986 (Rv. 446838 - 01)

URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI (ATTRIBUZIONI DEL SINDACO) - ORDINE DI ESECUZIONE DI LAVORI EDILI IMPOSTO PER RAGIONI DI SICUREZZA PUBBLICA AL PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE - DOMANDA DI QUEST'ULTIMO DIRETTA A DENUNCIARE L'ILLEGITTIMITÀ DI DETTO ORDINE - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - NECESSITÀ - RICHIESTA DI UN PROVVEDIMENTO D'URGENZA PROPOSTA DAVANTI ALL'A.G.O. - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446838-01

URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI (ATTRIBUZIONI DEL SINDACO) - ORDINE DI ESECUZIONE DI LAVORI EDILI IMPOSTO PER RAGIONI DI SICUREZZA PUBBLICA AL PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE - DOMANDA DI QUEST'ULTIMO DIRETTA A DENUNCIARE L'ILLEGITTIMITÀ DI DETTO ORDINE - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - NECESSITÀ - RICHIESTA DI UN PROVVEDIMENTO D'URGENZA PROPOSTA DAVANTI ALL'A.G.O. - INAMMISSIBILITÀ.*

L'ordine di esecuzione di lavori edili, che venga adottato dal sindaco del comune, per ragioni di sicurezza pubblica, a carico del proprietario di un immobile, comporta, come ogni altro provvedimento contingibile reso a norma dell'art. 153 del R.d. 4 febbraio 1915 n. 148, la degradazione del diritto di detto proprietario a mero interesse occasionalmente protetto, con la conseguenza che la domanda del medesimo, rivolta a denunciare l'illegittimità di detto ordine, spettando alla giurisdizione del giudice amministrativo, non può essere proposta davanti al giudice ordinario, nemmeno al fine di ottenere in via cautelare, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., la sospensione dell'ordine stesso. (V 1476/80, mass n 405028).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 153, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)