Sez. 3, Sentenza n. 1386 del 14/02/1997 (Rv. 502438 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO | Omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nella intestazione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Condizioni e limiti - Denotazione della mancata costituzione del contraddittorio o di incertezza riguardo ai soggetti della decisione - Necessità - Configurazione dell'omissione negli altri casi - Errore materiale corregibile.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO
L'omessa o inesatta indicazione nell'intestazione della sentenza del nome di una delle parti in tanto produce nullità della sentenza stessa, in quanto rilevi che il contraddittorio non si è regolarmente costituito ai sensi dell'art. 101 cod. proc. civ. o ingeneri l'incertezza riguardo ai soggetti cui la decisione si riferisce e non quando, dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti. In quest'ultimo caso infatti la sentenza è idonea a raggiungere nei confronti di tutte le parti i fini cui essa tende e la omissione va considerata come un mero errore materiale che può essere corretto con la procedura di cui agli art. 287 e 288 cod. proc. civ..
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)