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Sez. 5, Sentenza n. 35591 del 20/06/2017 Ud. (dep. 19/07/2017) Rv. 270809 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di distruzione o occultamento di scritture contabili o documenti obbligatori - Condotta materiale - Omessa tenuta delle scritture contabili - Sufficienza - Esclusione - Occultamento o distruzione della documentazione - Necessità.
Stato
decisa il 2017-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270809-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non è sufficiente un mero comportamento omissivo, ossia la omessa tenuta delle scritture contabili, ma è necessario un "quid pluris" a contenuto commissivo consistente nell'occultamento o nella distruzione dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)