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Sez. 3, Sentenza n. 13212 del 06/12/2016 Ud. (dep. 20/03/2017) Rv. 269258 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Distruzione od occultamento di documenti contabili ex art. 10 D.Lgs. n. 74 del 2000 - Occultamento di un contratto di cessione d'azienda - Reato - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269258-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

L'occultamento di un contratto di cessione di azienda integra il reato previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in quanto detto contratto, documentando una componente positiva di reddito, rientra tra le scritture la cui conservazione è richiesta, a fini fiscali, dalla natura dell'impresa ex art. 22 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a nulla rilevando, in senso contrario, che si tratti di atto notarile, giacché l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari non è esclusa per il sol fatto dell'acquisibilità presso terzi della documentazione mancante.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 22, Cod. Civ. art. 2214

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)