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Sez. 3, Sentenza n. 19106 del 02/03/2016 Ud. (dep. 09/05/2016) Rv. 267102 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di distruzione o occultamento di scritture contabili o documenti obbligatori - Condotta materiale - Omessa tenuta delle scritture contabili - Sufficienza - Esclusione - Occultamento o distruzione della documentazione - Necessità.
Stato
decisa il 2016-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267102-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 10, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non è sufficiente un mero comportamento omissivo, ossia la omessa tenuta delle scritture contabili, che renda obiettivamente più difficoltosa, ma non impossibile, la ricostruzione della situazione contabile, ma è necessario un "quid pluris" a contenuto commissivo consistente nell'occultamento o nella distruzione dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)