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Sez. L, Sentenza n. 10193 del 12/07/2002 (Rv. 555711 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Nozione - Cessione di singole unità produttive - Configurabilità di trasferimento aziendale - Condizioni - Accertamento della volontà delle parti in ordine alla destinazione dei beni ceduti - Necessità.
Stato
decisa il 2002-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555711-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

Si ha trasferimento di azienda - anche in base alla nozione indicata dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Direttiva CE n. 50 del 1998 - ogni volta che venga ceduto un insieme di elementi costituenti un complesso organico e funzionalmente adeguati a conseguire lo scopo in vista del quale il loro coordinamento è stato posto in essere, essendo necessario e sufficiente che sia stata ceduta un'entità economica ancora esistente, la cui gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa dal nuovo titolare con le stesse o analoghe attività economiche; pertanto, può configurarsi come trasferimento di azienda anche la cessione di singole unità produttive della medesima azienda, purché abbiano una propria autonomia organizzativa e funzionale, anche se una volta inserite nell'impresa cessionaria restino assorbite, integrate e riorganizzate nella più ampia struttura di quest'ultima, dovendosi accertare quale sia stato, secondo la volontà dei contraenti, l'oggetto specifico del contratto, e cioè se i beni ceduti siano stati considerati nella loro autonoma individualità o non piuttosto nella loro funzione unitaria e strumentale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Direttive del Consiglio CEE 29/06/1998 num. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)