Sez. L, Sentenza n. 8621 del 23/06/2001 (Rv. 547690 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE | Configurabilità - Distinzione dalla alienazione anche totale dei beni aziendali atomisticamente considerati - Accertamento relativo del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE
Si ha trasferimento di azienda, assoggettato, quanto ai rapporti di lavoro, alla disciplina di cui all'art. 2120 cod. civ., quando l'oggetto del trasferimento sia costituito da un complesso funzionale di beni idoneo a consentire l'inizio o la prosecuzione dell'attività imprenditoriale. L'accertamento della sussistenza, nella fattispecie concreta, di trasferimento di azienda ovvero di beni aziendali costituisce indagine di fatto, riservata al giudice del merito e sottratta al sindacato di legittimità se congruamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del tribunale che, in riforma della sentenza pretorile, aveva annullato i licenziamenti intimati ai lavoratori già dipendenti di una società poi fallita, quindi passati alle dipendenze di altra società, a seguito di aggiudicazione a questa, operata in sede di vendita fallimentare, dell'azienda cui erano addetti, società la quale si era rifiutata di corrispondere a detti dipendenti le competenze maturate e di regolarizzarne la posizione contributiva, assegnandoli a diverse sedi di lavoro, avendoli considerati come assunti "ex novo", sì da determinare il rifiuto dei lavoratori di prendere servizio prima della regolarizzazione della situazione da parte della società, che, ritenendo ingiustificata l'assenza dal servizio, aveva proceduto ai licenziamenti. Il tribunale, con motivazione giudicata congrua dalla S.C., aveva ritenuto configurabile il trasferimento di azienda, con conseguente applicabilità dell'art. 2112 cod. civ., sulla base dei seguenti elementi: la formale designazione, quale "azienda", sia nel bando d'asta, sia nella proposta di acquisto dell'esercizio commerciale al quale erano in origine addetti i lavoratori licenziati; la considerazione unitaria dell'immobile, attrezzature, arredi e merci, quale "punto vendita", munito di autorizzazione amministrativa e di un valore di avviamento oggetto di apposita stima; il fatto stesso che l'acquirente avesse condizionato la proposta di acquisto, non recepita nell'aggiudicazione e nel decreto di trasferimento, a che non vi fossero "rapporti di lavoro subordinato in atto", circostanza che, mentre non poteva precludere l'applicazione della norma imperativa di cui all'art. 2112 cod. civ., confermava l'intento di acquisire un complesso organizzato di beni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)