Sez. L, Sentenza n. 10761 del 23/07/2002 (Rv. 556127 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Nozione - Cessione di lavoratori addetti ad un medesimo ramo aziendale - Configurabilità di trasferimento di azienda - Condizioni - Necessità del consenso dei lavoratori "ceduti" - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
Secondo la disciplina dell'art. 2112 cod. civ., come modificato dal decreto legislativo n. 18 del 2001 (attuativo della direttiva comunitaria n. 50 del 1998), si intende per trasferimento di azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di una "attività economica organizzata" preesistente, che conservi nel trasferimento la propria identità; pertanto, in linea con un assetto produttivo diretto a dare sempre maggiore rilevanza alla capacità professionale e alle conoscenze tecniche dei lavoratori, può configurarsi un trasferimento aziendale che abbia ad oggetto anche i soli lavoratori che, per essere stati addetti ad un medesimo ramo dell'impresa e per avere acquisito un complesso di nozioni ed esperienze comuni, siano capaci di svolgere autonomamente - e, quindi, pur senza il supporto di beni immobili, macchine, attrezzi di lavoro o altri beni - le proprie funzioni anche presso il nuovo datore di lavoro, realizzandosi in tale ipotesi una successione legale di contratto non bisognevole del consenso del contraente ceduto, ex art. 1406 e seguenti cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 18, Direttive del Consiglio CEE 29/06/1998 num. 50, Cod. Civ. art. 1406
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)