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Sez. 2, Sentenza n. 1438 del 28/03/1996 Cc. (dep. 08/06/1996) Rv. 205272 - 01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - In genere | Sopravvenuta cessazione della pericolosità - Revoca della misura di prevenzione personale - Conseguente revoca della confisca - Possibilità - Esclusione - Presupposti per la revocabilità della confisca - Indicazione.
Stato
decisa il 1996-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205272-01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - In genere

In tema di misure di prevenzione, la sopravvenuta cessazione della pericolosità del prevenuto e la conseguente revoca della misura di prevenzione personale ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non comporta in alcun caso anche la revoca della misura patrimoniale: la revoca della misura personale, collegata al mutamento nel tempo della pericolosità del soggetto e quindi ad una causa sopravvenuta, opera infatti "ex nunc" e non si estende necessariamente al provvedimento di confisca dei beni, adottato sul presupposto della loro illecita provenienza; la revoca della misura patrimoniale può essere infatti adottata solo ove il provvedimento che l'ha disposta si sia basato su un'erronea valutazione dei fatti che giustifichi un procedimento di revisione e rivalutazione dei fatti medesimi.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)