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Sez. 5, Sentenza n. 9505 del 17/01/2006 Cc. (dep. 17/03/2006) Rv. 233892 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Assoluzione dal reato associativo - Rilevanza ai fini del presupposto della pericolosità posta a fondamento della misura di prevenzione patrimoniale - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233892-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

In tema di misure di prevenzione patrimoniale, è immune da censure la decisione con cui il giudice di appello rigetti il ricorso avverso il diniego dell'istanza di revoca della misura di prevenzione - proposta a seguito di sentenza definitiva di assoluzione dal reato di associazione a delinquere, ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 - in quanto, in virtù della totale autonomia dei procedimenti in questione, la pronuncia assolutoria ed irrevocabile non comporta l'automatica esclusione della pericolosità, quando la valutazione di tale requisito sia effettuata dal giudice della prevenzione in base ad elementi distinti, ancorché desumibili dai medesimi fatti storici venuti in rilievo nella sentenza.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)