Sez. 6, Ordinanza n. 46449 del 17/09/2004 Cc. (dep. 30/11/2004) Rv. 230646 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Misure di prevenzione patrimoniali - Revoca ex art. 7 legge n. 1423 del 1956 - Ammissibilità - Condizioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
Il rimedio della revoca previsto dall'art. 7, comma secondo Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 può essere applicato anche alle misure di prevenzione patrimoniali, ove si tenda a dimostrare l'insussistenza ab origine delle condizioni legittimanti l'emissione del provvedimento. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che la revoca in tal caso svolge una funzione assimilabile a quella della revisione, sicchè la rimozione del giudicato va condotta nell'ambito dei parametri tracciati dall'art. 630 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1957 num. 1423 art. 7 com. 2, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)