Sez. 5 - , Sentenza n. 27288 del 29/12/2016 (Rv. 642383 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Spese di ricerca - Disciplina ex art. 74 (ora 108), comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Deducibilità - Criteri legali - Vincolatività - Facoltà di scelta del contribuente - Immodificabilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di reddito d'impresa, l'art. 74 (ora 108), comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 consente di scegliere, relativamente alle spese di ricerca, regolate in termini analoghi a quelle di pubblicità e propaganda, tra la deduzione immediata nell'esercizio in cui sono state sostenute e quella in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro anni successivi, ma, una volta effettuata la scelta, al contribuente non spetta uno "ius variandi", configurando la sua opzione un'immodificabile dichiarazione di volontà che va mantenuta per tutti gli esercizi tra i quali viene ripartito l'ammortamento.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST., Legge 12/12/2003 num. 344
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)