Sez. 1, Sentenza n. 1963 del 12/10/1970 (Rv. 348009 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - COMMISSIONI PROVINCIALI - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - VALUTAZIONE DEL BENE - APPLICAZIONE DI CRITERI DI LEGGE - RISPETTIVA COMPETENZA DELLA SEZIONE VALUTAZIONE O DELLA COMMISSIONE IN PRIMO GRADO.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - COMMISSIONI PROVINCIALI - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - VALUTAZIONE DEL BENE - APPLICAZIONE DI CRITERI DI LEGGE - RISPETTIVA COMPETENZA DELLA SEZIONE VALUTAZIONE O DELLA COMMISSIONE IN PRIMO GRADO.*
L'art 28 del RDL 7 agosto 1936, n 1639, attribuisce alla Competenza delle commissioni distrettuali e provinciali in materia d'imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza le controversie che si riferiscono alla Determinazione del valore, mentre tutte le controversie relative all'applicazione della legge sono devolute alle commissioni provinciali e, in secondo grado, alla commissione centrale. Pertanto, la Competenza delle commissioni provinciali si determina secondo il criterio della natura della controversia, a seconda che importi semplice valutazione del bene ovvero richieda anche l'accertamento e l'applicazione di criteri di legge. Nella prima ipotesi, la controversia e devoluta alla commissione di valutazione, ancorche ai fini della stima del bene si debba procedere ad accertamenti tecnici sulla consistenza e sulla qualificazione del bene stesso mediante applicazione di regole tecniche o di estimo o, comunque, di criteri propri di particolari discipline tecniche. Nella seconda ipotesi, quando cioe deve procedersi, ai fini della valutazione, al previo accertamento dell'oggetto del trasferimento, mediante interpretazioni dell'atto sia alla stregua degli ordinari criteri legali di ermeneutica, sia di criteri posti da particolari leggi, tra cui la stessa legge di registro (art 8), o comunque sorga una questione di diritto pregiudiziale alla valutazione, la Competenza spetta alla commissione provinciale di primo grado. In tale ultima ipotesi, solo dopo che la detta commissione si sara pronunciata sulle questioni preliminari, le commissioni distrettuali e provinciali possono, a loro volta, pronunciare sul valore del trasferimento. (nella specie e stato ritenuto che l'indagine diretta a stabilire, mediante interpretazione del contratto, se, insieme con le quote sociali, fossero stati trasferiti anche gli immobili della societa, importasse la soluzione di una questione di diritto di Competenza della commissione provinciale di primo grado).*
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)