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Sez. U, Sentenza n. 1374 del 06/05/1972 (Rv. 357949 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IN GENERE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE - CONTROVERSIA SULL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI DI RICCHEZZA - CONTROVERSIA SULLA DETERMINAZIONE DEL VALORE E CONTROVERSIE CHE SI RIFERISCANO AD IPOTESI DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE - COMMISSIONI TRIBUTARIE RISPETTIVAMENTE COMPETENTI - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELL'AGO A CONOSCERE DIRETTAMENTE DELLE QUESTIONI DI MERO ESTIMO.*
Stato
decisa il 1972-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357949-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IN GENERE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE - CONTROVERSIA SULL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI DI RICCHEZZA - CONTROVERSIA SULLA DETERMINAZIONE DEL VALORE E CONTROVERSIE CHE SI RIFERISCANO AD IPOTESI DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE - COMMISSIONI TRIBUTARIE RISPETTIVAMENTE COMPETENTI - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELL'AGO A CONOSCERE DIRETTAMENTE DELLE QUESTIONI DI MERO ESTIMO.*

Le controversie cui da luogo l'accertamento dei Tributi trovano, in materia di imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza, un diverso assetto, a seconda che si riferiscano alla Determinazione del valore o ad ipotesi di applicazione della legge. L'art 29 del DL 7 agosto 1936 n 1639 stabilisce per le prime la Competenza in prima istanza delle commissioni distrettuali ed, in secondo grado, di quelle provinciali, salvo - avverso le decisioni di queste ultime - il ricorso all'autorita giudiziaria ordinaria per grave ed evidente errore di apprezzamento ovvero per Mancanza o insufficienza di calcolo nella Determinazione del valore; e per le altre la Competenza in primo grado delle commissioni provinciali e in secondo grado di quella centrale, salvo il ricorso all'autorita giudiziaria ordinaria nei modi stabiliti dalla legge e salvo il ricorso diretto alla Corte di Cassazione a norma dell'art 111 della Costituzione. Sul piano delle guarantigie giurisdizionali tale diversita si traduce in un difetto di giurisdizione del giudice ordinario a direttamente conoscere delle questioni di mero estimo, rispetto alle quali la tutela dei diritti soggettivi violati rimane espressamente devoluta al detto giudice speciale. (V 1963'70, mass n 348009).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)