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Sez. 1, Sentenza n. 8681 del 01/09/1998 (Rv. 518536 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Luogo di residenza o dimora effettiva del destinatario - Rilevanza esclusiva - Residenza anagrafica - Rilevanza meramente presuntiva - Conseguenze in tema di notifica.
Stato
decisa il 1998-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518536-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO

La conoscenza, da parte del notificante, del luogo di residenza (o dimora) effettiva del destinatario dell'atto ne comporta l'obbligo di eseguire la notifica in tale luogo (non potendo operare, nei suoi confronti, la più rigorosa disciplina di cui all'art. 44 cod. civ. in tema di opponibilità del trasferimento della residenza), attesa la efficacia meramente presuntiva delle risultanze anagrafiche, superabile con ogni mezzo di prova idoneo a dimostrare la volontaria dimora di un soggetto in luogo diverso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 44, Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)