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Sez. 1, Sentenza n. 8049 del 22/07/1995 (Rv. 493399 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - DOMANDA - COMPETENZA | Luogo di residenza del convenuto - Determinazione - Corrispondenza tra residenza anagrafica e residenza effettiva - Presunzione - Superamento - Mezzi di prova idonei - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493399-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - DOMANDA - COMPETENZA

Nella determinazione del luogo di residenza del convenuto, anche al fine della competenza per territorio in ordine alla domanda di separazione personale (art. 4 legge n. 898 del 1970, sostituito dall'art. 8 legge n. 74 del 1987, richiamato, quanto ai giudizi di separazione, dall'art. 23 di quest'ultima legge), il principio della corrispondenza tra residenza anagrafica e residenza effettiva costituisce una presunzione semplice, superabile con ogni mezzo di prova idoneo ad evidenziare l'abituale e volontaria dimora di un soggetto in un luogo diverso; allorché si provi o risulti in concreto che il terzo di buona fede - che può anche essere il coniuge separato di fatto - fosse a conoscenza della mancata corrispondenza fra residenza anagrafica e residenza effettiva, non può operare, rispetto a detto terzo, la più rigorosa disciplina prevista dall'art. 44 cod. civ. in ordine all'opponibilità del trasferimento della residenza (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto superata la presunzione di corrispondenza tra residenza anagrafica e residenza effettiva sul presupposto che il coniuge ricorrente fosse a conoscenza che la moglie, fin da un mese prima della presentazione del ricorso, vivesse con i figli in altro comune, presso il cui Ufficio di Stato civile aveva presentato dichiarazione di trasferimento, e nel quale il ricorrente medesimo aveva indirizzato cartoline ai figli qualche tempo dopo la presentazione del ricorso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 44, Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 31, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 31, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 23 CORTE COST., DPR 30/05/1989 num. 223 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)