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Sez. 3, Sentenza n. 11839 del 15/11/1995 (Rv. 494658 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - CASI - DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE - IN GENERE | Validità della disdetta - Inizio dei lavori di demolizione o di ristrutturazione - Sufficienza - Esclusione - Accertamento della serietà delle intenzioni del locatore - Necessità.
Stato
decisa il 1995-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494658-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - CASI - DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE - IN GENERE

In tema di locazioni di immobili ad uso non abitativo, per la validità della disdetta intimata dal locatore alla prima scadenza contrattuale ai sensi dell'art. 29 lett. c) legge 27 luglio 1978 n. 392, non è sufficiente l'inizio dei lavori di demolizione, ricostruzione, ristrutturazione o restauro dell'immobile - inizio che potrebbe anche avere carattere pretestuoso o simulato - ma è necessaria, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni, previste dall'art. 31, del ripristino del rapporto locativo ovvero del risarcimento del danno, la verifica da parte del giudice della serietà dell'intento del locatore, desunta dal comportamento successivo al rilascio (art. 1362 comma secondo cod. civ.) e quindi dall'effettiva realizzazione dei lavori di ristrutturazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)