Sez. 3, Sentenza n. 4480 del 20/04/1995 (Rv. 491955 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - MODALITÀ, FORME E TERMINI | Onere di specificare, a pena di nullità, il motivo del diniego - Ragione di tale onere - Deduzione congiunta di più motivi di diniego - Ammissibilità.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - MODALITÀ, FORME E TERMINI
In tema di locazione di immobile adibito ad uso diverso da abitazione, l'onere posto a carico del locatore di specificare, a pena di nullità, il motivo per il quale intende esercitare la facoltà di diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza (ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge 27 luglio 1978 n. 392) trova fondamento nella considerazione che, in mancanza di un'indicazione specifica del motivo di disdetta, il conduttore non sarebbe posto in grado di valutare la serietà e la pratica realizzabilità dell'intento dichiarato, né il giudice potrebbe verificare, in sede contenziosa, la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto al diniego, venendo, altresì, impedito il successivo controllo sull'effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31 della legge stessa. Consegue che incorrono nella sanzione di nullità sia l'indicazione generica del motivo (come nel caso in cui non venga dichiarata la specifica destinazione che si intende dare all'immobile), sia l'indicazione cumulativa di una pluralità di destinazioni indeterminate (nel caso in cui il locatore si limiti a dichiarare che intende adibire l'immobile ad uso personale ai sensi di entrambe le lettere del citato art. 29); non incorre, invece, in tale sanzione la deduzione congiunta di più specifiche destinazioni tra loro compatibili o la deduzione di una destinazione d'uso unica, ma riferita alle esigenze congiunte dei vari soggetti (il locatore, il coniuge ed i parenti entro il secondo grado in linea retta) considerati dall'art. 29 (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha ritenuto legittima la disdetta esercitata dal locatore di un immobile destinato ad uso alberghiero, motivata dall'intenzione di esercitare nell'immobile, unitamente ai suoi familiari, la medesima attività).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)