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Sez. 3, Sentenza n. 980 del 27/01/1995 (Rv. 490025 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - MODALITÀ, FORME E TERMINI | Comunicazione di diniego - Specificazione analistica del motivo di diniego - Necessità - Finalità.
Stato
decisa il 1995-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490025-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - MODALITÀ, FORME E TERMINI

Per la validità del diniego di rinnovazione del contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo, da parte del locatore, non è sufficiente il mero riferimento, nella comunicazione di disdetta, ad una delle ipotesi previste nell'art. 29 della legge n. 392 del 1978, essendo invece necessario che il locatore indichi specificatamente quale particolare attività intenda svolgere nell'immobile, così da consentire al conduttore di valutare la serietà e realizzabilità dell'intenzione indicata, e da permettere al giudice la verifica della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto di diniego del rinnovo, nonché, dopo il rilascio, dell'effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato, in caso di richiesta di applicazione delle misure sanzionatorie previste dall'art. 31 della legge sull'equo canone.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)