Sez. U, Sentenza n. 2094 del 11/04/1979 (Rv. 398472 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI - DECORRENZA - CONTROVERSIE DI LAVORO - LETTURA DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA - IRRILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI - DECORRENZA - CONTROVERSIE DI LAVORO - LETTURA DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA - IRRILEVANZA.*
La norma di cui all'art 47 secondo comma cod proc civ, in base alla quale il termine perentorio di trenta giorni per la proposizione del regolamento di Competenza, decorre dalla data in cui la sentenza impugnata sia stata comunicata dal cancelliere secondo il disposto dell'art 136 cod proc civ, non trova deroga nelle controversie soggette al nuovo rito delle cause di lavoro, nelle quali la sentenza viene pronunciata con lettura del dispositivo in udienza (art 429 cod proc civ), tenendo conto che l'indicato regolamento deve contenere le ragioni su cui si fonda, e le censure mosse alla sentenza impugnata, sicche presuppone necessariamente la conoscenza della motivazione, che puo aversi solo dopo il deposito del provvedimento nella sua interezza e la relativa comunicazione. (Conf 4386/77, mass n 387978; (Conf 4314/76, mass n 383018).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)