diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 22748 del 12/09/2019 (Rv. 655052 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | Riscossione dei diritti doganali e revisione dell’accertamento - Solidarietà passiva tra dichiarante in nome proprio e soggetto per conto del quale è resa la dichiarazione - Termini di prescrizione e di decadenza - Prorogabilità - Fatto perseguibile penalmente - Condizioni - Art. 1310 c.c. - Applicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655052-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA

In tema di riscossione dei diritti doganali, nell'ipotesi di condebitori solidali - come prevista, a norma dell'art. 201, comma 3, del reg. CEE n. 2913 del 1992 (Codice doganale comunitario), tra il dichiarante in nome proprio e il soggetto per conto del quale è resa la dichiarazione - mentre la "proroga" del termine triennale di prescrizione, ex artt. 221 del cit. reg. e 84 del d.P.R. n. 43 del 1973, così come del termine di decadenza per la revisione dell'accertamento, di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990, opera allorquando si configuri un fatto perseguibile penalmente, indipendentemente dalle persone cui il fatto venga imputato in sede penale e dall'esito del relativo giudizio, purché la "notitia criminis" sia stata comunicata nel corso di detto termine dalla contabilizzazione o dall'esigibilità dell'obbligazione doganale, con riguardo sia al termine di prescrizione per la riscossione dei diritti doganali che a quello di decadenza per la revisione dell'accertamento "prorogati" fino ai tre anni successivi alla data di irrevocabilità della decisione penale si riespandono i principi generali di cui all'art. 1310, comma 1, c.c., con la conseguenza che gli atti "interruttivi" della prescrizione o della decadenza contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche nei confronti degli altri condebitori.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201 com. 3, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 221, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11, Cod. Civ. art. 1310 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)