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Sez. 5 - , Sentenza n. 26045 del 16/12/2016 (Rv. 641951 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE | Termine di decadenza per la revisione dell’accertamento ex art. 11 del d.lgs n. 374 del 1990 – Proroga in caso di mancato pagamento dipendente da reato – Condizioni.
Stato
decisa il 2016-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641951-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE

In tema di tributi doganali, ove il loro mancato pagamento derivi da un reato, sia il termine di prescrizione dell'azione di recupero dei dazi all'importazione, che quello di decadenza per la revisione dell’accertamento ex art. 11 del d.lgs n. 374 del 1990, sono prorogati sino ai tre anni successivi alla data d'irrevocabilità della decisione penale, a condizione che, nel triennio decorrente dall'insorgenza dell'obbligazione doganale, l'Amministrazione emetta un atto nel quale venga formulata una "notitia criminis" tale da individuare un fatto illecito, penalmente rilevante, ed idoneo ad incidere sul presupposto d'imposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 221, Regolam. Consiglio CEE 16/11/2000 num. 2700, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)