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Sez. 1, Sentenza n. 925 del 22/01/2003 (Rv. 559904 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA | Cassazione di una sentenza del pretore - In tema di opposizione a sanzione amministrativa - Individuazione del giudice di rinvio - Dopo la soppressione dell'ufficio del pretore - Tribunale quale giudice unico di primo grado - Pretore transitoriamente mantenuto ex art. 42 del D.Lgs. n. 51 del 1998 - Esclusione - Giudice di pace - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559904-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA

Nei giudizi di legittimità relativi a impugnazione di sentenze pretorili in materia di sanzioni amministrative e pendenti alla data di efficacia del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, (prevedente la soppressione dell'ufficio del pretore con trasferimento delle relative competenze al tribunale ordinario), l'eventuale rinvio a seguito di cassazione della sentenza pretorile va disposto in favore del tribunale quale giudice unico di primo grado, non rientrando l'ipotesi de qua tra quelle per le quali è prevista la prosecuzione del procedimento, secondo le norme anteriormente vigenti, davanti all'ufficio del pretore transitoriamente mantenuto a norma dell'art. 42 del decreto stesso, e non potendo trovare applicazione, per altro verso, l'art. 98 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha in parte trasferito al giudice di pace le competenze in materia di sanzioni amministrative, non essendo la norma applicabile retroattivamente, stante il disposto dell'art. 5 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 42, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 98 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)