diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2494 del 21/02/2001 (Rv. 544005 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA | Cassazione con rinvio di una sentenza del pretore, resa su opposizione a sanzione amministrativa - Mancanza di disposizioni transitorie nel D.Lgs. n. 507 del 1999, attributivo della competenza sul giudizio di opposizione, ai sensi dell'art. 22 legge n. 689 del 1981, al giudice di pace - Rinvio al tribunale - Fondamento - Art. 5 cod. proc. civ. - Operatività.
Stato
decisa il 2001-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544005-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA

Secondo la regola generale stabilita dall'art. 5 cod. proc. civ., in assenza di disposizioni transitorie nel D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, l'art. 98 di questo decreto, attributivo - senza carattere retroattivo - della competenza al giudice di pace in tema di opposizione a sanzione amministrativa, non influisce sulla competenza del Tribunale quale giudice di rinvio, in caso di cassazione di una sentenza del pretore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)