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Sez. U, Sentenza n. 63 del 30/03/2000 (Rv. 535180 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA | Cassazione di una sentenza del pretore - Individuazione del giudice del rinvio dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 51 del 1998 soppressivo dell'ufficio del Pretore nel Tribunale quale giudice unico di primo grado e non nel pretore "mantenuto" ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. cit..
Stato
decisa il 2000-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535180-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA

In relazione ai giudizi di legittimità relativi a impugnazione di sentenze pretorili e pendenti alla data di efficacia del D. Lgs. N. 51 del 1989 (prevedente la soppressione dell'ufficio del pretore con trasferimento delle relative competenze al tribunale ordinario), l'eventuale rinvio a seguito di cassazione della sentenza pretorile va disposto in favore del Tribunale quale giudice unico di primo grado, non rientrando l'ipotesi de qua tra quelle per le quali è prevista la prosecuzione del procedimento, secondo le norme anteriormente vigenti, dinanzi all'ufficio del pretore transitoriamente mantenuto a norma dell'art. 42 D. Lgs. cit..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 42, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 133, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 135 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)