Sez. L, Sentenza n. 4861 del 26/04/1993 (Rv. 482030 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere | Cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali - Liquidazione da parte dell'I.N.P.S. di una pensione integrata al minimo - Carattere indebito e riassorbimento delle somme versate per l'integrazione in relazione agli importi rateali corrisposti da enti stranieri - Indebito oggettivo - Configurabilità - Irripetibilità ex art. 52 legge n. 88 del 1989 - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere
Ove il lavoratore - in possesso dei requisiti per il diritto a pensione in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazioni sociali (art. 8, ultimo comma, legge 30 aprile 1969 n. 153) - abbia ottenuto dall'I.N.P.S. la liquidazione di una pensione integrata al minimo, le somme percepite per tale integrazione, alle quali il lavoratore non avrebbe diritto per il riassorbimento previsto dalla medesima norma in relazione agli importi rateali corrisposti da organismi assicuratori esterni, configurano un'ipotesi di indebito oggettivo, in quanto la loro ripetibilità non può essere esclusa dall'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88, dal momento che detta integrazione ha carattere provvisorio per espressa disposizione di legge.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 8 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)