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Sez. 2, Sentenza n. 981 del 07/04/1973 (Rv. 363368 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - RILEVANZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1973-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363368-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - RILEVANZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*

Ove si verifichi un aggravamento della malattia invalidante per effetto dell'evoluzione naturale delle infermita denunziate in Sede amministrativa, in osservanza del principio che le condizioni dell'Azione debbano sussistere al momento della decisione, il giudice di merito e tenuto a procedere alla valutazione di tale aggravamento agli effetti della Determinazione della capacita di guadagno del lavoratore, sia pure spostando il termine di decorrenza della pensione al primo giorno del mese successivo a quello in cui le suddette condizioni si siano verificate. (Conf 256/73, mass n 362103).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)