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Sez. 2, Sentenza n. 256 del 25/01/1973 (Rv. 362103 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NELLA FASE GIUDIZIARIA - PER NATURALE EVOLUZIONE DELLA MALATTIA DENUNZIATA - RILEVANZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1973-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362103-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NELLA FASE GIUDIZIARIA - PER NATURALE EVOLUZIONE DELLA MALATTIA DENUNZIATA - RILEVANZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*

L'aggravamento della invalidita psico-fisica sopravvenuto nel corso del giudizio per la naturale evoluzione delle condizioni patologiche denunziate all' INPS deve essere preso in esame dal giudice e valutato per stabilire l'incidenza attuale dell'invalidita sulla capacita di guadagno del lavoratore in osservanza del principio che le condizioni dell'Azione devono sussistere al momento della decisione; pertanto, se a seguito dell'aggravamento lo stato invalidante abbia raggiunto i limiti legali, il diritto alla pensione di invalidita deve essere riconosciuto con decorrenza dal mese successivo all'accertamento contenzioso, anziche dalla data di presentazione della domanda. (Conf 255/73; 555/72, mass n 356569).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)