Sez. U, Sentenza n. 4629 del 06/03/2015 (Rv. 634422 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Ritardo nel deposito dei provvedimenti - Rilevanza disciplinare - Condizioni - Percezione della gravità dei fatti nella cerchia giudiziaria - Necessità - Esclusione - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, ai fini della sussistenza dell'illecito per ritardo nel deposito dei provvedimenti, non è ostativa la mancata percezione della gravità dei fatti nella ristretta cerchia giudiziaria (nella specie, da parte dei presidenti del tribunale e della sezione di appartenenza), la quale può riflettere una desensibilizzazione circa la gravità della condotta, ma non la rende legittima, né elide la sua rilevanza.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)