diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 4629 del 06/03/2015 (Rv. 634422 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Ritardo nel deposito dei provvedimenti - Rilevanza disciplinare - Condizioni - Percezione della gravità dei fatti nella cerchia giudiziaria - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634422-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, ai fini della sussistenza dell'illecito per ritardo nel deposito dei provvedimenti, non è ostativa la mancata percezione della gravità dei fatti nella ristretta cerchia giudiziaria (nella specie, da parte dei presidenti del tribunale e della sezione di appartenenza), la quale può riflettere una desensibilizzazione circa la gravità della condotta, ma non la rende legittima, né elide la sua rilevanza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)