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Sez. U, Sentenza n. 7194 del 30/03/2011 (Rv. 617113 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Illeciti disciplinari - Art. 2, comma 1, lett. q) del d.lgs n. 109 del 2006 - Ritardo nel deposito dei provvedimenti - Esimente della scarsa rilevanza del fatto - Art. 3 bis d.lgs n. 109 del 2006 - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617113-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

In tema di illeciti disciplinari riguardanti magistrati, l'esimente prevista dall'art. 3 bis del d.lgs 23 febbraio 2006, n. 109 è applicabile al caso in cui al magistrato venga contestato l'illecito disciplinare previsto dall'art. 2, comma 1, lett. q) del medesimo d.lgs quando i ritardi gravi e reiterati nel deposito dei provvedimenti a lui ascrivibili non ne abbiano compromesso l'immagine nell'ambiente giudiziario in cui egli opera ma anche qualora non abbiano fatto venir meno la fiducia e la considerazione delle parti che subiscono direttamente gli effetti dei ritardi medesimi. Nessun rilievo, invece, può essere riconosciuto, ai fini dell'esimente in questione, alla laboriosità del magistrato, in quanto l'art. 3 bis citato fa riferimento alla scarsa rilevanza del fatto e cioè ad elemento di carattere oggettivo, non attinente alla persona.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)