Sez. U, Sentenza n. 1768 del 25/01/2013 (Rv. 624838 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Responsabilità disciplinare del magistrato - Illecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Requisiti integrativi - Scarsa laboriosità del magistrato - Necessità - Esclusione - Lesione del diritto delle parti alla ragionevole durata del processo - Sufficienza - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, ai fini dell'integrazione dell'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006, diversamente da quanto avveniva nella vigenza dell'art. 18 del r.d.lgs. n. 511 del 1946, non rileva la scarsa laboriosità o la negligenza del magistrato, bensì il dato obiettivo della lesione del diritto delle parti alla durata ragionevole del processo, di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. e all'art. 6, par. 1, CEDU, in quanto tale lesione evidenzia, in concreto, il superamento della soglia di giustificazione della condotta ed è idonea, di per sé, ad incidere sul prestigio della funzione giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)