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Sez. 1, Sentenza n. 26540 del 04/07/2016 Cc. (dep. 26/05/2017) Rv. 270269 - 01

PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE | Rinvio facoltativo - Grave infermità fisica - Sofferenza fisica autoprodotta dal condannato - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270269-01

PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE

In tema di differimento facoltativo della pena per grave infermità, la condizione di sofferenza autoprodotta dal condannato, realizzata cioè mediante comportamenti come la mancanza di collaborazione per lo svolgimento di terapie e di accertamenti o il rifiuto dei medicamenti e del cibo, non può essere presa in considerazione ai fini del bilanciamento tra esigenze di salvaguardia dei diritti fondamentali ed obblighi di effettività della risposta punitiva, non potendosi pretendere tutela di un diritto abusato ed esercitato in funzione di un risultato estraneo alla sua causa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Costituzione art. 27, Costituzione art. 32, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)