diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3262 del 01/12/2015 Cc. (dep. 25/01/2016) Rv. 265722 - 01

PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE | Rinvio facoltativo - Grave infermità fisica - Obblighi di motivazione - Contenuti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265722-01

PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE

In tema di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice deve tener conto, indipendentemente dalla compatibilità o meno dell'infermità con le possibilità di assistenza e cura offerte al condannato dal sistema carcerario, anche dell'esigenza di non ledere il fondamentale diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, previsti dagli artt. 32 e 27 Cost.. (Fattispecie, nella quale la Corte annullava con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'istanza di differimento della pena, con la quale i giudici avevano, con affermazioni apodittiche, ritenuto la compatibilità delle patologie accertate con il regime carcerario ed escluso che integrasse trattamento contrario al senso di umanità la detenzione intra moenia del condannato, ultrasettantenne, afflitto da patologia cardiaca gravissima e ad alto rischio, non emendabile e trattata farmacologicamente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 147 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 684

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)