Sez. 1, Sentenza n. 37216 del 05/03/2014 Cc. (dep. 05/09/2014) Rv. 260780 - 01
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE | Rinvio facoltativo per infermità fisica - Grave stato di salute - Nozione - Fattispecie.
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE
Ai fini del differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per infermità fisica, il grave stato di salute va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria, neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 della legge 26 luglio 1975 n. 354. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto corretto il diniego del rinvio dell'esecuzione nei confronti di un condannato affetto da broncopneumopatia, epilessia, sindrome ansiosa-depressiva).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 147 com. 1 lett. B, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)