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Sez. U, Sentenza n. 498 del 14/07/2000 (Rv. 538463 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Ammissione alla integrazione salariale ordinaria - Diniego emesso in seconda istanza dal comitato speciale - Posizione soggettiva del datore di lavoro - Interesse legittimo - Configurabilità - Tempo trascorso dal provvedimento della commissione provinciale - Ininfluenza.
Stato
decisa il 2000-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538463-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE

La posizione di interesse legittimo del datore di lavoro rispetto all'ammissione dell'impresa alla cassa integrazione ordinaria sussiste - in considerazione del carattere discrezionale del potere esercitato dalla pubblica amministrazione - anche con riferimento al provvedimento di diniego emesso in seconda istanza dal comitato speciale di cui all'art. 7 del D.lgs.lt. 9 novembre 1945 n. 788, a seguito di ricorso proposto dall'INPS, a norma dell'art. 9 della legge 20 maggio 1975 n. 164, contro la determinazione dalla commissione provinciale, poiché detto provvedimento presuppone una nuova valutazione delle originarie condizioni di ammissione, senza che rilevi il tempo trascorso dal primo provvedimento (in mancanza, del resto, della fissazione da parte della legge n. 164/1975 di un termine per l'emanazione del provvedimento di seconda istanza, non deducibile neanche dall'art. 46 della legge 9 marzo 1989 n. 88).

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Decr. Legisl. Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 7, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 9, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)